REGOLAMENTO SEZIONI

REGOLAMENTO SEZIONI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLE SEZIONI TERRITORIALI AISLA Onlus

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilitĂ  sociale

 Indice

Titolo I° – Costituzione delle Sezioni, Sedi e funzioni

Art. 1 – Costituzione e Sedi.

Art. 2 – Funzioni.

Titolo II° – Organi delle Sezioni

Art. 3 – Organi Sezionali.

Art. 4 – L’Assemblea: composizione e funzionamento.

Art. 5 – Attribuzioni dell’Assemblea.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento.

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Il Presidente.

Art. 9 – Il Collegio dei Revisori. Art. 10 – Il Tesoriere.

Art. 11 – Il Segretario.

Titolo III° – Il Patrimonio Sezionale

Art. 12 – Il Patrimonio.

Art. 13   – L’esercizio  finanziario.

Titolo IV° – Disposizioni Finali

Art. 14 – Scioglimento della Sezione.

Art. 15 – Norma transitoria.

 

AISLA ONLUS – “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilitĂ  sociale”

 

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TITOLO I°

COSTITUZIONE DELLE SEZIONI

SEDI E FUNZIONI

ART. 1 –  COSTITUZIONE E SEDI

Le Sezioni sono articolazioni territoriali di A.I.S.L.A. Onlus nazionale, di dimensione regionale, provinciale o locale, in applicazione del titolo V dello Statuto nazionale.

Vengono costituite per deliberazione dell’Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, e sentito il parere della Conferenza dei Presidenti di Sezione, in applicazione dell’art. 7 dello Statuto.

In prima istanza le Sezioni possono venire costituite per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sullo spunto di richieste o proposte provenienti dal tessuto societario, salvo ratifica dell’Assemblea e sentito il parere della Conferenza dei Presidenti di Sezione,  nella prima riunione utile.

Le Sezioni hanno sede nei luoghi indicati nei provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale, sentiti  i soggetti  proponenti la costituzione.

ART. 2 – FUNZIONI.

 Nel rispetto delle norme statutarie nazionali, le Sezioni hanno la funzione di aggregare e rappresentare i Soci residenti nei rispettivi territori acquisendo il valore costituito dalle loro sensibilità, idee, esperienze e disponibilità, con lo scopo di rendere efficace l’attività dell’Associazione e flessibile in  rapporto  alle diversità di condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche, ed epidemiologiche dei territori di riferimento.

Di conseguenza le attività delle Sezioni territoriali saranno ispirate alla realizzazione delle finalità indicate nell’art. 2 dello Statuto  nazionale, rapportate alla specificità della propria dimensione territoriale, regionale, provinciale o locale.

TITOLO II°

ORGANI DELLE SEZIONI

ART. 3 – ORGANI SEZIONALI

Sono organi della Sezione:

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Segretario.

La durata in carica degli organi è di tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Le modalità di organizzazione, funzionamento, convocazione degli Organi Sezionali, collegiali, così come degli Organi individuali, sono le stesse dei corrispondenti Organi Nazionali.

 

ART. 4

L’ASSEMBLEA:

COMPOSIZIONE E  FUNZIONAMENTO

L’Assemblea  è costituita  da  tutti  i  Soci  in  regola  con  il versamento della quota associativa ed appartenenti al territorio di competenza  sezionale.

Per quanto riguarda lo status di Socio, ammissione, diritti e doveri, si fa rinvio allo Statuto nazionale.

Il Socio può delegare, per iscritto, un altro Socio della Sezione. Non sono ammesse più deleghe.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 15 del mese di marzo, e in via straordinaria, su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci della Sezione.

 

ART. 5

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

  1. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
  2. discute ed approva la relazione del Presidente e del Presidente del Collegio dei Revisori;
  3. approva i Bilanci Preventivo e Consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. discute e delibera su ogni altro argomento proposto all’Ordine del Giorno della riunione;
  5. delibera lo scioglimento della Sezione con le modalitĂ  di cui al successivo art.

 

ART. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

COMPOSIZIONE E  FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La componente professionale medica non potrĂ  essere maggioritaria. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Nella prima riunione, che deve essere tenuta entro trenta giorni dalla elezione e per la cui validità occorre la presenza di almeno la metà più uno degli eletti,  il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario ed il  Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha la facoltĂ  di eleggere un Vice Presidente, per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissione di uno o piĂą membri del Consiglio Direttivo subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria di elezione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in  carica,  che  eleggeranno un portavoce provvisorio, gestiranno l’ordinaria amministrazione  e procederanno alla immediata convocazione dell’Assemblea Sezionale per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.

 

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL

CONSIGLIO  DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

  • sovraintende all’attivitĂ  complessiva della Sezione;
  • provvede alla gestione ordinaria e straordinaria ed alla predisposizione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’Assemblea;
  • attribuisce incarichi di lavoro ai propri componenti;
  • può costituire gruppi di lavoro per argomenti specifici, con la partecipazione dei Soci della Sezione ed eventualmente di esterni;
  • può conferire, tra i propri componenti, incarichi di rappresentanza della Sezione presso Istituzioni pubbliche e/o Organismi privati, aventi finalitĂ  simili e comunque compatibili con quelli dell’A.I.S.L.A.

 

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

  1. ha la rappresentanza legale della Sezione;
  2. dĂ  esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  3. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  • in caso di urgenza, ove risultasse impossibile riunire il Consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti, che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
  1. in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

 

ART. 9

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il  Collegio  dei  Revisori  è composto da tre membri, tra cui i membri stessi eleggono il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori esercita i compiti di vigilanza e controllo,  come  previsto dallo Statuto all’art. 11 per il Collegio dei Revisori nazionale.

 

ART. 10

IL TESORIERE

Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria della Sezione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l’approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, in particolare dei Bilanci Preventivo e  Consuntivo.

 

ART. 11

IL SEGRETARIO

Il Segretario assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi  della Sezione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali.

Coordina l’attività dello Staff di Segreteria.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente affida la funzione ad un Consigliere.

 

TITOLO III

IL PATRIMONIO SEZIONALE

 

ART. 12

IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

  1. dai beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell’Associazione o da altri Enti e/o persone fisiche, e da eventuali avanzi netti di gestione;
  2. dalla parte della quota associativa destinata alla Sezione;
  3. da contributi disposti da soggetti pubblici o o privati;
  4. Le Sezioni non possono acquisire la titolaritĂ  e la proprietĂ  di immobili e di beni mobili registrati;
  5. Le Sezioni hanno autonomia amministrativa, gestionale e contabile ma non possono impegnare il Patrimonio e gli Organi dell’Associazione senza la preventiva autorizzazione, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e rilasciata in forma scritta dal Presidente dell’Associazione;
  6. I Presidenti dei Consigli Direttivi di Sezione rispondono per le obbligazioni assunte senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Naszionale.

Alla Sezione può venire assegnata la gestione di beni immobili, secondo criteri definiti dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, e sentito il parere della Conferenza dei Presidenti Sezionali.

E’ in facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta fondi  da  destinare alle proprie attività, nel rispetto delle regole stabilite in materia a livello nazionale, nonché delle norme sulla trasparenza e sulla riservatezza dei dati personali.

In ogni caso vanno evitate modalità e forme di raccolta fondi che siano, o effettivamente o potenzialmente, direttamente o indirettamente,  lesive  della dignità delle persone o di A.I.S.L.A. Onlus, sia a livello nazionale che territoriale.

 

ART.  13

L’ESERCIZIO FINANZIARIO.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

E’ seguito dal Tesoriere e vigilato dal Collegio dei Revisori per la presentazione al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea.

 

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 14

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata, alla quale deve partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale designato dal Presidente, con il voto favorevole di  almeno  tre quarti dei soci presenti.

Lo scioglimento, così deliberato, avrà effetto solo ad  avvenuta  ratifica  da parte dell’Assemblea Nazionale alla prima riunione utile.

Nel frattempo la Sezione sarĂ  amministrata da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione passerĂ  alla Sede Nazionale A.I.S.L.A. Onlus.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

Le Sezioni territoriali, con l’assenso del Consiglio Direttivo Nazionale,  potranno adottare provvedimenti di carattere organizzativo e funzionali riflettenti proprie peculiari specificità, quanto ad esperienza associativa e complessità, esclusa comunque l’adozione di misure in contrasto con la mission associativa e con le regole statutarie.

Quanto sopra intende esplicitare e soddisfare, nel concreto organizzativo territoriale il concetto di flessibilità, riferito sia alla diversità delle situazioni  locali che alle differenti condizioni di maturazione sul territorio nazionale dell’articolazione istituzionale di A.I.S.L.A. Nazionale, in progress anche temporale.

Il presente regolamento intende favorire la flessibilità organizzativa in termini  di compatibilità con il superiore interesse rappresentato dall’omogeneità e unitarietà dei principi fondamentali espressi dallo Statuto Nazionale .

 

 

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