MONTASCALE

MONTASCALE

MONTASCALE PER DISABILI

  Parlando di montascale o servoscala intendiamo un impianto per il sollevamento di persone impossibilitate a salire autonomamente le scale o a superare ostacoli.
Si tratta di uno degli ausili maggiormente utilizzati per superare le barriere architettoniche comunemente presenti in tutti i luoghi pubblici e nelle abitazioni private.

Abitualmente consistono in una piattaforma o una poltroncina agganciata ad una guida, installata lungo il lato di una scala o di un piano inclinato che si sposta , azionata da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato dalla guida.

Esistono molte tipologie di montascala, a seconda della conformazione del luogo di installazione. In questo spazio vi presentiamo le caratteristiche principali di questi preziosi ausilii, le agevolazioni fiscali previste per legge e le modalità per ottenere i contributi per l’acquisto e l’installazione.

 MONTASCALE PER DISABILI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Secondo la vigente normativa il montascale, o servoscala, è consentito in sostituzione agli ascensori, nel caso in cui non sia possibile installarli, per superare quote possibilmente non superiori ai 4 metri. Questo ausilio deve consentire il superamento di barriere architettoniche anche alle persone che si muovono in carrozzina.
Con il termine €˜servoscala‑¬ si intende di solito un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico nei due sensi di marcia vincolato da guide.

I servoscala possono essere distinti in queste seguenti categorie ai fini di una descrizione tecnica:

  1. a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
    b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
    c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
    d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
    e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

DIMENSIONI:

– per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35×35;
– per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm 35×40, posto a cm. 40-50 dal sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm. 30×20;
– per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm. 70×75 in luoghi aperti al pubblico.

PORTATA:
– per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg. 200
– per le categorie d) ed e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

VELOCITà Â:
– massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec

COMANDI:
– sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamatarimando posti ad un’altezza compresa tra i 70 e i 110 centimentri.
E’ consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

ANCORAGGI:
– gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5. Sicurezze elettriche:
– tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.)
– tensione del circuito ausiliario: V 24
– interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
– isolamenti in genere a norma CEI
– messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l’adozione di doppi isolamenti.

SICUREZZA DEI COMANDI:
– devono essere del tipo €˜uomo presente‑¬ e protetti contro l’azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.
– I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribatata.

SICUREZZE MECCANICHE:
Devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: k=2 per parti meccaniche in genere ed in particolare:
‑¬â‚¬ per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.;
‑¬â‚¬ per traino a catena (due indipendenti K= 6 cad. ovvero una K = 10);
‑¬â‚¬ per traino pignone cremagliera o simili K=2;
‑¬â‚¬ per traino ad aderenza K=2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l’arresto del motore principale consentendo l’arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all’entrata in funzione del limitatore
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

SICUREZZA ANTICADUTA:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto. Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l’accesso o l’uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

SICUREZZA DI PERCORSO:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.

Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:
‑¬â‚¬ sistema antincesoiamento nel moto verso l’alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.
‑¬â‚¬ sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina
‑¬â‚¬ sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

PIATTAFORME ELEVATRICI:
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0.1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg. 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80×1,20.
Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici

COMPONENTI:

Le parti di cui è composto un servoscala sono le seguenti:

Pedana: nei servoscala è la piattaforma ribaltabile sulla quale si sale.
Veicolo: Il veicolo è costituito da un elemento portante (spalliera) e da una piattaforma richiudibile, che comprende pedana e spalliera.
Spalliera: La parte verticale e non ribaltabile del servoscala. Attraverso la spalliera il veicolo è agganciato alla guida.
Guida: la parte immobile del sistema servoscala. La guida corre su tutta la percorrenza dell’impianto e a seconda della soluzione tecnica con cui il servoscala è costruito può essere dotato di una parte dentata affinchè funga da cremagliera, oppure può apparire come un semplice corrimano.

I montascale attualmente in commercio sono costruiti secondo differenti soluzioni tecniche.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MONTASCALE

Per legge esiste la possibilità di richiedere dei contributi per eliminare le barriere architettoniche (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)
Di seguito l’iter procedurale per ottenere i contributi nel caso dell’installazione di un servoscala.

Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

-Le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti;
– coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
– i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
– i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità

Il diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi è riservato alle persone disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale, con difficoltà di deambulazione.

Le domande di contributo per l’acquisto sono ovviamente ammesse solo per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e sono concesse per intervenire su immobili privati giù esistenti dove risiedano dei disabili con limitazioni funzionali permanenti. Sono inoltre ammesse domande di contributo per immobili adibiti a strutture residenziali e assistenziali.
E’ compito del comune accertare che le domande non si riferiscano a interventi già esistenti o in fase di esecuzione.

Il contributo può essere erogato sia per un singolo intervento che per un intervento seriale (ad esempio l’allargamento di un portone troppo stretto e l’installazione di un servoscala che permetta al soggetto non deambulante di salire le scale).

Bisogna però ricordare che nel caso in cui l’immobile sia soggetto a vincoli storici, artistici o ambientali l’intervento andrà richiesto alle autorità competenti.

La domanda deve essere presentata:
– al sindaco del comune in cui è sito l’immobile.
– in carta da bollo
– entro il 1° marzo di ogni anno
– dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà ) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità .

Alla domanda va allegata:
Рla descrizione delle opere e della spesa prevista (non ̬ necessario un preventivo analitico)
– il certificato medico in carta semplice (può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico) che attesti l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali difficoltà motorie ne derivino. Nel caso in cui l’handicap consista in una menomazione o limitazione funzionale permanente sarà necessario specificarlo. Nel caso in cui il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, per avvalersi del diritto di precedenza, deve allegare la relativa certificazione della ASL competente. Possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio l’invalidità di guerra).
– un’autocertificazione in cui sia specificata l’ubicazione dell’immobile di residenza del richiedente su quale si vuole intervenire. Deve contenere una breve descrizione delle barriere architettoniche presenti. L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati né sono in corso di esecuzione. E’ necessario precisare se per lo stesso intervento siano stati giù concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimoranell’immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi nel caso in cui si tratti di una dimora stagionale o saltuaria. Il diritto ai contributi decade nel caso di cambio di residenza dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Nel caso in cui le spese sostenute dal richiedente fossero inferiori al preventivo presentato, il contributo effettivo sarà calcolato sull’importo realmente pagato.
Nel caso in cui le spese siano superiori il contributo sarà comunque calcolato sul preventivo presentatato.

In base alla spesa i contributi erogabili sono i seguenti

– Fino a Euro 2.582,28 : il contributo erogabile fino a copertura della spesa.
– Spesa da Euro 2.582,28 a 12.911,42: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 12.911,42 (esempio: Euro 5.164,57 di spesa = Euro 2.582,28 + Euro 645,57)
– Spesa da Euro 12.911,42 a Euro 51.645,69: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i Euro 12.911,00. (esempio: Euro 46.481,12 di spesa= Euro 2.582,28 + Euro 2.582,28 + Euro 1.678,48)

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

Ricordiamo che per l’acquisto di questi ausili si applicano le agevolazioni fiscali previste per i mezzi di deambulazione e sollevamento (iva al 4%).

 

FONTE: DISABILI.COM
http://www.disabili.com/prodotti/speciali-prodotti-a-ausili/montascale-per-disabili/montascale-per-disabili

 

 

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