INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

INDENNITA

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.

Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità , non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L’importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2014 l’importo è di 508,55 euro per 12 mensilità .

L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito  “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Per avere diritto a questa indennità , non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età , non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.
Fonte:http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/invalidita-modello-icric-2016-scadenze-e-novita

Principali scadenze e novità del modello ICRIC nel 2016. Dove, quando compilarlo e quali documenti presentare?

Il modello ICRIC (Invalidità Civile RICovero) è un documento legato all’invalidità civile che va presentato ogni anno da chi sia titolare di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza, e consiste in una autocertificazione riguardante l’eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica.

NOVITA’ 2016 – Come già da qualche anno, non è più necessario aspettare il famoso “bustone†dell’INPS contenente i modelli da compilare ma, per avere assistenza, ci si può recare direttamente al patronato per la compilazione del modello.
È sufficiente presentarsi al proprio CAF o al Patronato con il documento valido di identità.. A quel punto, sulla base dei dati dell’utente, il patronato procederà sulla pratica necessaria da avviare (ricordiamo che, oltre al modello Modello c’è anche il Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) e Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale).

Dunque non bisogna più aspettare la lettera dall’INPS per cominciare la procedura. Infatti è importante non confondere il vecchio “bustone†con la lettera di sollecito inviato dall’INPS, che viene invece spedita qualora non si provveda alla compilazione del modello entro i termini stabiliti. Se il contribuente non presenta tali documentazioni entro il termine indicato dalla lettera di sollecito, infine, l’istituto sospenderà l’erogazione.
La scadenza per la presentazione del modello ICRIC in riferimento agli anni 2014-2015 attraverso la trasmissione tramite CAF è stata fissata per il 16 febbraio 2016.

Riassumendo quindi:
– Scadenza modello ICRIC: 16 febbraio 2016 attraverso CAF o Patronato
– Non bisogna aspettare nessuna busta dall’INPS
– Se si riceve un sollecito dall’INPS, seguire le indicazioni e rispettare le scadenze
– Si consiglia di rivolgersi al CAF di fiducia e presentarsi con la sola carta di identità valida.

Per maggiori informazioni o particolari richieste consultate il vostro CAF o Patronato Regionale.

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