INVALIDITA’ CIVILE

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Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità , cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS unicamente TRAMITE INTERNET.

OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità , cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica, UNICAMENTE TRAMITE INTERNET.

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante
2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici.
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

FARE UN RICORSO

Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Per avviare e gestire un ricorso vi consigliamo di appoggiarvi a un Patronato Sindacale.
Se il ricordo viene accettato e sono riconosciute dell provvidenze economiche sarà necessario consegnare una copia autentica della sentenza alla prefettura. Saranno riconosciuti anche gli arretrati, a partire dalla data di presentazione della domanda.

LE PERCENTUALI DI INVALIDITA’

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità :

Meno di 33% : NON INVALIDO

  • Da 34%
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità
  • DA 46%
    Collocamento mirato
  • Da 51%
    congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL
  • Da 67%
    esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000
  • Da 75% ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS.
  • 100%
    Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA’ per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.
  • 100% più indennità di accompagnamento
    Si intende la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
    Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c’è l’assegno sociale dell’INPS.

 Certificato medico e domanda

Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimentodello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato che attesti le patologie invalidanti.

Nel certificato il medico dovrà anche indicare la finalità per la quale la domanda viene presentata (invalidità, handicap, collocamento) ovvero se ricorrono i requisiti per indennità di accompagnamento  ovvero se trattasi di patologia oncologica.

Completata l’acquisizione telematica del certificato medico, la procedura genera una ricevuta che il medico stampa e consegna al cittadino. Il medico provvede anche alla stampa ed al rilascio del certificato firmato in originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita.

Il certificato dovrà quindi essere abbinato ad una domanda da inoltrare all’INPS. Ai fini dell’abbinamento, il certificato medico ha una validità massima di novanta giorni dalla data di rilascio.

Nel caso di domanda di collocamento mirato, ex legge 68/99, non è richiesto il certificato  medico quando la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale pari o superiore al 46%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.

Per inoltrare la domanda all’INPS ilcittadino, nel caso in cui sia  in possesso di codice PIN rilasciato dall’Istituto,  può acquisire direttamente la propria domanda on lineaccedendo alla procedura disponibile sul sito dell’INPS e compilando i campi previsti dal modello di domanda.

In subordine il cittadino, per inoltrare la domanda all’INPS, può recarsi presso  Enti di patronato o  Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) esibendo il certificato medico telematico.

Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura  consente la stampa della relativa ricevuta con l’indicazione della sede, data e ora della visita, in relazione alla residenza del cittadino.

Qualora all’atto dell’invio della domanda non vi sia disponibilità di giorni per l’indicazione della visita, il cittadino riceverà dall’INPS una successiva comunicazione in formato cartaceo o digitale, secondo i recapiti indicati nella domanda.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso di data e ora della visita, ma le sue condizioni cliniche si aggravino in modo tale  da rendere necessaria la visita domiciliare,  entro 5 giorni dalla data della visita, è necessario far pervenire telematicamente alla Commissione la richiesta di visita domiciliare recandosi dal medico che aveva in precedenza inviato il certificato telematico e che dovrà, quindi, provvedere all’invio telematico del “modello D”.

Se il cittadino non si reca a visita alla data stabilita, riceverà una nuova convocazione a visita dall’INPS; dopo due assenze la pratica viene automaticamente archiviata.

NB: Il verbale della Commissione ASL dovrà essere validato dall’INPS, quest’ultimo provvederà ad inviarlo al cittadino a mezzo posta.

Le sedi INPS di riferimento della città di Napoli sono ubicate in:

NAPOLI – Direzione Metropolitana

VIA GALILEO FERRARIS 4  80142   NAPOLI (NA)
Centralino: 0039 – 0817552111
PEC direzione.provinciale.napoli@postacert.inps.gov.it

NAPOLI VOMERO – Agenzia Complessa

VIA GUANTAI AD ORSOLONE  4  80131   NAPOLI (NA)
Centralino: 0039 – 0817554111
Fax: 0817554112
PEC direzione.agenziacomplessa.napolivomero@postacert.inps.gov.it

NAPOLI SOCCAVO – Direzione SubProvinciale

VIA CORNELIA DEI GRACCHI 93  80126   NAPOLI (NA)
Centralino: 0039 – 081 7555111
Fax: 081 7555112
PEC direzione.agenziacomplessa.napolisoccavo@postacert.inps.gov.it

aggiornamento del 02/12/2013 a cura di Medicina Pubblica Valutativa

FONTE: http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile

http://www.aisla.it/

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