STATUTO

aisla

PERSONE CHE AIUTANO PERSONE

Statuto dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

A.I.S.L.A. Onlus

 Approvato dall’Assemblea dei Soci.dei 28.4.2012 e depositato presso la Prefettura di Milano dove risulta iscritta al Registro

P.G. N. 900 pag. 5003 Vol.4

Allegato “BI’ al n. 65272123746 di repertorio

STATUTO

–  A.I.S.L.A.    ONLUS –

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

TITOLO I

ORDINAMENTO E FINALITA’

Art. 1    Costituzione, denominazione, sede

E’ costituita l’Associazione denominata AISLA – Onlus – “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1991 n. 460 l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche private tenuto presso la Prefettura di Milano al n. d’ordine 900, pagina 5003, volume 4, è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e seguenti, del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.

L’Associazione ha sede legale in Milano via Ortles n. 2214

L’Associazione porrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative anche in altre località dello Stato.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

Art. 2     Finalità

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale con attività che interessano i settori di: assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; formazione; ricerca scientifica, beneficenza sia diretta che indiretta e comunque tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti. Per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa associazione o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori dell’assistenza sanitaria o socio sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Le finalità dell’Associazione sono:

  1. promuovere la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
  2. stimolare a diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla sclerosi laterale amiotrofica al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;
  3. sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di sclerosi laterale amiotrofica e la necessaria assistenza ai familiari;
  4. promuovere e sostenere anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell’ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
  5. promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale che opera nell’ambito della sclerosi laterale amiotrofica;
  6. informare i malati, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza;
  7. promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione così da costituire delle rappresentanze locali tra i Soci vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e le famiglie;
  8. promuovere e contribuire alla raccolta ed all’elaborazione dei dati epìdemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;
  9. aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di sclerosi laterale amiotrofica per meglio conseguire gli scopi sociali;
  10. promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari;
  11. effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà, tra l’altro, partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove Lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 – 5° comma del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. —

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

TITOLO II

LA CONDIZIONE DI SOCIO

Art. 3     I Soci

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne con dividono le finalità e che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All’atto dell’ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, i Soci devono versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa dì morte; non è rivalutabile e quello di ammissione vale per fanno solare in cui viene effettuato.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo entro il mese di Febbraio di ogni anno.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa, o per esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato a causa di gravi motivi quali comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell’Associazione, o comunque riprovevole sul piano etico e deontologico, il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Il Presidente comunicherà al Consiglio Direttivo la decisione dell’Assemblea per i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo delibererà in conformità alla decisione dell’Assemblea.

Art. 4    Diritti e doveri dei Soci

Per i tutti i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità organizzative.

A tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa spetta l’elettorato, attivo e passivo, ai fini della composizione degli organi  associativi.

Le cariche associative sono gratuite salvo per il Collegio dei Revisori, per i componenti del quale il Consiglio Direttivo può, in ragione della peculiarità della funzione, riconoscere un compenso, comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

È ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5   Gli organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali

Art. 6   L’Assemblea.

Composizione e funzionamento

L’Assemblea è composta da tutti ì Soci in regola col versamento della quota associativa.

L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed entro il 30 Aprile di ogni anno, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo. In qualunque momento, in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente, per ragioni di urgenza o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l’Ordine del Giorno, spedita ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata sia nella sede dell’Associazione che altrove, purché in Italia, e per la validità della loro costituzione e delle loro delibere, prese per qualsiasi materia, a maggioranza semplice, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio. Non si possono rappresentare più di due Soci.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa che propone per l’elezione i nominativi di tre scrutatori e di tre questori di sala per la verifica delle presenze, delle deleghe e delle votazioni. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 7      Attribuzioni dell’Assemblea.

L’Assemblea:

  1. adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
  2. discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l’attività svolta dall’Associazione nell’anno sociale precedente ed il programma per l’anno sociale in corso;
  3. approva i Bilanci Consuntivo e Preventivo;
  4. elegge il Consiglio Direttivo;
  5. elegge il Collegio dei Revisori;
  6. approva eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti;
  7. delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione con le modalità di cui al successivo art. 20;
  8. determina l’entità della quota associativa annuale;
  9. autorizza la costituzione delle Sezioni Territoriali e ne coordina le attività, con il supporto della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali,

Art. 8     Il Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti dall’Assemblea, scelti tra 1 Soci, che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili. L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo è fatta dall’Assemblea con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto della maggioranza dai presenti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, l’Organo stesso potrà provvedere alla cooptazione di altri membri, in sostituzione di quelli mancanti. I nuovi membri cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea utile che potrà confermarli in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

II Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o e-mail. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite invio di telegramma o e-mail almeno due giorni prima della data prevista della riunione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice               Presidente o da un terzo dei suoi membri, e l’avviso dovrà contenere la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea e, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

  1. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
  1. sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro Consigliere all’uopo nominato dal Consiglio Direttivo. Per la validità della riunione e delle delibere prese occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.  In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 9   Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  • esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione e sovrintende all’attività complessiva dell’Associazione;
  • elegge al suo interno, con voto palese, o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed 3-1 Segretario;
  • e) provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • propone all’Assemblea le quote associative e stabilisce la modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
  • può nominare Comitati Scientifici ed Etici e lo di altra natura che reputi necessari per le attività dell’Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs- 4 dicembre 1997 n- 460;
  • predispone un Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione; —
  • attribuisce incarichi dì lavoro ai componenti del Consiglio stesso.

Art. 10     il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo,

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma il suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 11    Il Collegio dei Revisori

I1 Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi – di cui almeno due iscritti nel registro dei revisori contabili – e due membri supplenti, anche non Soci, con idonea capacità professionale. Il Collegio dei Revisori controlla la regolarità e la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio Consuntivo. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibile.

Art. 12      Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, si occupa della gestione economico~ finanziaria dell’Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l’approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i Bilanci Preventivo e Consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13    Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli   Organi dell’Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali.                  Coordina l’attività dello Staff di Segreteria. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente   affida la funzione ad un Consigliere.

 Art. 14      La Conferenza dei Presidenti, delle Sezioni Territoriali

La Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Territoriali, che svolge una funzione consultiva, è composta dal Presidente del      l’Associazione e dai presidenti delle singole Sezioni Territoriali; conferenza che il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno due volte all’anno, e in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO

Art. 15     Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e in esso risultanti. Il Patrimonio potrà essere incrementato con:

  1. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
  2. lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
  3. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; è comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del Patrimonio.

L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  1. quote associative;
  2. rendite patrimoniali;
  3. contributi di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
  4. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il Patrimonio;
  5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
  6. rette ed entrate derivanti dell’erogazione di servizi e prestazioni;

Art. 16 L’esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.  Alla fine di ogni esercizio sono predisposti, dal Consiglio Direttivo, i Bilanci Consuntivo dell’esercizio precedente e quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2.

TITOLO V

L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. Il   Le Sezioni Territoriali

L’Associazione è articolata, sul territorio nazionale, in Sezioni Territoriali, di dimensione regionale, provinciale o comunale. Le Sezioni Territoriali hanno la funzione di aggregare e rappresentare i Soci residenti nei rispettivi territori, e di acquisire nuovi soggetti intenzionati a sostenere, direttamente o indirettamente, le attività dell’Associazione, acquisendo il valore costituito dalle loro sensibilità, idee, esperienze e disponibilità, con lo scopo di rendere efficace e flessibile l’attività dell’Associazione, in rapporto alle diversità di condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche ed epidemiologiche dei territori dì riferimento. L’accennata flessibilità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la missione dell’Associazione e con le norme statutarie e regolamentari. Le Sezioni Territoriali possono essere costituite su base regionale/provinciale/comunale e perseguono in tutto o in parte gli scopi indicati all’articolo 2 del presente Statuto nel territorio di competenza.

Le Sezioni Territoriali possono essere costituite:

  • sotto forma di “associazione riconosciuta” di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;
  • sotto forma di “associazione non riconosciuta” di cui agli arti. 36 e seguenti del Codice Civile

Le Sezioni Territoriali potranno inoltre decidere di iscriversi nei registri comunali, provinciali e regionali inerenti le organizzazioni del terzo settore, preferibilmente nell’ambito del volontariato. Ogni Sezione Territoriale, una volta formalizzata la costituzione, avrà autonomia giuridica, economica, finanziaria e gestionale ed è organizzata secondo le norme del proprio Statuto, che dovrà rispettare le disposizioni fondamentali ed irrinunciabili indicate nel successivo articolo 18. L’Associazione svolgerà, nei confronti delle Sezioni Territoriali, esclusivamente una funzione di indirizzo e di coordinamento, senza influire in alcun modo sull’autonomia organizzativa e patrimoniale delle stesse. I rapporti tra l’Associazione e le Sezioni Territoriali verranno disciplinati da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Art. 18   Requisiti per la costituzione di Sezioni Territoriali

Le Sezioni Territoriali possono essere costituite qualora ne facciano richiesta almeno un numero di promotori – anche non associati all’organizzazione – equo, adeguato e ragionevole in rapporto alla consistenza demografica ed alla connotazione epidemiologica del territorio di riferimento. I soggetti che intendono promuovere la costituzione di una Sezione Territoriale dovranno formulare una espressa richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Alla richiesta dovranno essere allegati: la bozza dello statuto e dell’atto costitutivo, l’elenco dei promotori ed il patrimonio di cui potrà disporre la costituenda sezione. Una volta ricevuta l’autorizzazione del Consiglio Direttivo e formalizzata la costituzione, le Sezioni Territoriali diverranno giuridicamente ed economicamente autonome dall’Associazione sia da un punto di vista finanziario che amministrativo.

Come indicato all’interno del precedente articolo 17, le Sezioni Territoriali potranno assumere la forma giuridica di associazione riconosciuta o di associazione non riconosciuta, ma nel rispetto della loro autotomia, gli statuti dovranno uniformarsi alle seguenti previsioni:

  1. utilizzare la denominazione “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica”, indicando nella denominazione la sede territoriale di riferimento;
  2. perseguire gli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto, salvo possibili modifiche, comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo;
  • disciplinare in maniera uniforme e democratica il rapporto associativo e garantire l’elettività delle cariche associative;
  1. prevedere il divieto assoluto di distribuzione degli utili;
  2. indicare con precisione le regole di ammissione e di esclusione degli associati;
  3. prevedere l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, all’Associazione o ad altri enti che perseguono una finalità analoga;
  • redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Qualora le Sezioni Territoriali decidano di richiedere l’iscrizione in albi e/o registri – inerenti al terzo settore – dovranno inoltre ricomprendere nei rispettivi statuti tutte le previsioni richieste dalla normativa di riferimento.

Art. 19    Gestione delle Sezioni Territoriali

Una volta costituite, le Sezioni Territoriali hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente dell’Associazione i riferimenti del legale rappresentante unitamente all’elenco dei soci e dei soggetti che compongono il Consiglio Direttivo sezionale.

Le Sezioni Territoriali, entro il mese di febbraio di ogni anno, dovranno inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione dettagliata dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente, unicamente ad un rendiconto che ne rappresenti in maniera analitica la situazione economico-finanziaria, nonché una relazione programmatici per l’anno corrente corredata da relativo bilancio di previsione.

Al Consiglio Direttivo compete la proposta all’Assemblea di una regolamentazione dei rapporti tra livelli territoriali e nazionali. In ogni caso, qualora le Sezioni Territoriali non ottemperino agli obblighi contenuti nel presente Statuto, anche a seguito di diffide da parte del Consiglio Direttivo, o pongano

in essere iniziative in contrasto con la missione e con le direttine dell’Associazione, l’Assemblea ha la facoltà di deliberarne l’esclusione dall’Associazione stessa, con conseguente inibizione dall’utilizzo della denominazione “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica”.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 20     Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l’obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di Legge. In caso di scioglimento del! ‘Associazione, per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n, 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 21    Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs 460197 e successive modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali del diritto.

F.TO: FELICE MAJORI

F.TO: MIARIA NIVES IAIMACCONE NOTAIO (L.T.)

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