AGEVOLAZIONI FISCALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2

MOBILITA’ E BARRIERE ARCHITETTONICHE

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
(aggiornata al gennaio 2015)

Si applica l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. serovscala) e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap.

Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef.

Percentuale detrazione Importo e scadenze
50% La percentuale è da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015
36% La percentuale è da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016

 Rientrano tra gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese sostenute riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
– la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione

– la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
DA SAPERE:

·      La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

·      La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili con l’obiettivo di favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

·      Non si applica la detrazione per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Non rientrano quindi le agevolazioni per telefonini a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse ecc. Questi rientrano nella categioria di ausili tecnici e informatici ai quali è già prevista la detrazione Irpef del 19% (vedi agevolazioni ausili tecnici e informatici)

FONTE: http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali/agevolazioni-fiscali-mobilita-e-barriere-architettoniche

 

 

Utenti online